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Gli alunni con disabilità, per una reale inclusione scolastica, possono necessitare di forme diverse di supporto e di assistenza all’educazione
Queste funzioni sono previste dalla legge 104/1992, articolo 13, comma 3.
L’assistenza per l’autonomia consiste nell’aiutare – per tutto o parte dell’orario scolastico – alunni con difficoltà all’uso delle mani o alunni minorati della vista nel prendere appunti, consultare il vocabolario durante le traduzioni, nell’attivazione e l’uso di computer eccetera. Ma tale forma di assistenza può riguardare anche, ad esempio, alunni paraplegici, tetraplegici o afasici, che necessitano quindi di una continua assistenza per gli atti più elementari che esulano dalla didattica.
L’assistenza nella comunicazione consiste invece nel facilitare la comunicazione ad alunni con difficoltà di esprimersi. Il pensiero va subito agli alunni audiolesi che non sono stati protesizzati da piccoli – i cosiddetti sordi “segnanti” – che necessitano di un interprete della LIS (Lingua Italiana dei Segni).
Ma un assistente alla comunicazione giova pure ad alunni sordi “oralisti”, cioè quei sordi, anche profondi, che, grazie ad una protesizzazione precoce, alla logopedia, all’apprendimento della lettura labiale e, nei casi più gravi, all’impianto cocleare, possono comunicare da soli, purché facilitati da una persona che scandisca bene il movimento delle labbra e li aiuti a prendere appunti.
Da qualche anno, inoltre, l’integrazione si è estesa finalmente anche ad alunni con autismo e con cerebrolesioni. Questi ultimi, per comunicare, necessitano di interventi educativi precoci, come il metodo ABA (Applied Behavior Analysis – “Analisi Applicata del Comportamento”), la comunicazione alternativa aumentativa e, in alcuni casi, pure la “comunicazione facilitata” o la “comunicazione aumentativa”. Queste funzioni vanno svolte da assistenti educatori con una preparazione professionale specifica.
